Fattura elettronica e data di effettuazione dell'operazione. Circolare 14/E

Chiarimenti circa la data di effettuazione delle operazioni da riportare sulla fattura elettronica

  • mercoledì 03 luglio 2019

Dal primo di luglio è entrato in vigore l'obbligo di indicazione nella fattura elettronica della data di effettuazione dell'operazione stabilito con la variazione all’articolo 21, comma 2, del DPR 633/1972 attraverso l’inserimento della lettera g-bis, dal D.L. 119/2018.

Contrariamente alle aspettative di commercialisti, software house e addetti ai lavori, l'Agenzia delle Entrate ha deciso di aggirare l'ostacolo tecnico, non avendo previsto inizialmente nel tracciato un campo data specifico, dando soluzioni interpretative e normative ai dati dell'attuale tracciato.

Le soluzioni sono state comunicati attraverso la circolare 14/E del 17 giugno 2019 che, nonostate l'obiettivo chiarificatore, ha sollevato nuovi dubbi. Leggi la circolare 14/E.

La circolare ha infatti definito che la data di effettuazione dell'operazione è da compilare nel campo "Data" della sezione "Dati generali" del file XML, ovvero la data fattura. Questo significa che la fattura deve essere datata con la stessa data in cui è stata effettuata l'operazione.

Il decreto crescita ha inoltre allungato a 12 giorni (dai 10 precedenti) il termine di invio della fattura elettronica immediata dalla data della stessa.

Questi chiarimenti hanno portato a dover distinguere le modalità di datazione tra fattura differita e fattura immediata. 

Fattura elettronica immediata

La circolare 14/E indica che la fattura elettronica immediata può essere:

  1. creata, datata e trasmessa nella stessa data, ovvero quella di effettuazione dell'operazione.
  2. creata e datata in data effettuazione dell'operazione e trasmessa entro i 12 giorni successivi allo SdI
  3. creata, datata e trasmessa in uno dei giorni intercorrenti tra la data di effettuazione dell'operazione e la data di trasmissione allo SDI.

Fattura elettronica differita

La circolare indica una possibilità alquanto discussa sulla datazione della fattura differita. Specifica infatti che la data fattura (ovvero la data di effettuazione dell'operazione) "può" coincidere con la data di effettuazione dell'ultima operazione.

Questo significa che, se vengono ceduti beni o servizi al cliente Alfa, comprovati da documenti idonei (ddt, bollettini, etc.), nei giorni 2, 10 e 28 luglio 2019, la fattura può essere inviata allo SdI entro il 15 del mese successivo (agosto nell'esempio) datando la fattura con la data dell'ultimo documento, ovvero il 28 luglio.

Questa indicazione pone seri problemi operativi soprattutto in relazione alla protocollazione dei registri IVA. Una possibile soluzione è citata nella circolare stessa che indica la possibilità di rinunciare al parallelismo tra numero e data fattura. Inutile dire che questa scelta porterebbe una serie di problematiche riferite alla mancanza di chiarezza di registri IVA e documenti aziendali.

Un'altra soluzione è la datazione della fattura differita in uno qualsiasi tra i giorni che intercorrono tra la data di effettuazione dell'ultima operazione (data ddt, bollettino, etc.) e il fine mese. Questa indicazione è inevitabile che porti a una datazione "classica" della fattura all'ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni e trova riscontro nell'interpretazione della "possibilità" riportata dalla circolare, nella logica della fatturazione differita e nella mancanza di sanzioni riferite a tale comportamento.

Tali dubbi necessitano di ulteriori chiarimenti e interpretazioni specifiche da parte dei consulenti fiscali di ciascuna azienda.

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